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Garanzia · Legge privacy

La nuova normativa sulla privacy.

 

Il D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 lascia pochi dubbi sulle conseguenze della sua violazione, ed ESTENDE E RIPRENDE in modo assolutamente chiaro tutti gli articoli della 675/96 e tutte le norme precedenti.

La nuova legge

  • IMPONE l’adozione di misure minime di sicurezza dei dati
  • OBBLIGA tutti i titolari che trattino dati sensibili, di redigere entro il 31 Marzo di ogni anno il DPSS, Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei dati (Art. 34 e allegato B) Eccezionalmente la scadenza è stata prorogata al 31 Marzo 2006 
  • SANCISCE il principio che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza dell’interessato
  • EVIDENZIA che il consenso dovrà essere ESPRESSO, fornito cioè in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato (Art. 23)
  • PRECISA che le figure del Responsabile e degli Incaricati devono essere individuate per iscritto e che sia definito il loro ambito di trattamento (Artt. 29 e 30)
  • SANZIONA fino ad € 60.000 e impone il risarcimento dei danni
  • PREVEDE la reclusione fino a 3 anni in caso di gravi violazioni

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IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY

 

Con il Dlgs. 30.06.2003 n. 196 è stato approvato il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali, che raccoglie e riorganizza la disciplina in materia di tutela della privacy. Il nuovo Codice è entrato in vigore l’1.01.2004 e contiene importanti novità sia come disciplina sia come adempimenti.

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina di tutela della privacy si applica a tutti i soggetti che trattano dati personali sia con mezzi elettronici che manuali.

In particolare, ai sensi dell’art. 5 del Codice, la disciplina sulla privacy si applica al trattamento di dati personali effettuati:

ü       da chiunque (es. imprenditori individuali, professionisti, società di persone o di capitali, enti e associazioni no-profit, altri soggetti sia privati che pubblici);

ü       con qualunque mezzo, sia con strumenti elettronici che in modo manuale con riferimento ad archivi cartacei;

ü       nel territorio italiano, o in un luogo comunque soggetto alla sovranità italiana (es. navi e aerei), anche se i dati personali sono tenuti all’estero;

ü       da chiunque è stabilito nel territorio di un paese non appartenente all’Unione europea ed impiega, per il trattamento dei dati, strumenti situati nel territorio italiano, anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito dei dati nell’Unione europea.

  1. LA NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

Uno degli obblighi previsti dalla normativa sulla privacy è quello di effettuare una notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali.

In base all’art. 7 della Legge 675/96 ogni trattamento era soggetto a notificazione, a meno che non rientrasse in uno dei casi di esonero o di notificazione semplificata.

Con il nuovo Codice, al contrario, la notificazione deve essere effettuata solo se il trattamento riguarda:

ü       dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

ü       dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

ü       dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

ü       dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

ü       datisensibili” registrati in banche dati a fini di selezione del personale per conto di terzi, nonché dati “sensibili” utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

ü       dati registrati in apposite banche dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Termine di effettuazione della notificazione

Per i nuovi trattamenti, la notificazione deve essere effettuata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta.

ü        Per i trattamenti di dati personali iniziati prima dell’1.01.2004, la notificazione deve essere effettuata entro il 30.04.2004.

Modalità di effettuazione della notificazione

La notificazione è validamente effettuata solo se:

ü       è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante;

ü       osservando le relative prescrizioni per quanto modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento della notificazione.

La notificazione al Garante comporta la corresponsione di diritti di segretaria, il cui importo è fissato in € 150,00.

Sanzioni

Omessa o infedele notificazione al Garante Þ sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000,00 a 60.000,00 euro.

3.      OBBLIGHI RELATIVI ALLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A) INFORMATIVA ALL’INTERESSATO

L’art. 13 del Codice stabilisce che l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati, oralmente o per iscritto, circa:

ü       le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

ü       la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

ü       le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

ü       i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

ü       i diritti spettanti all’interessato ai sensi dell’art. 7;

ü       gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del suo rappresentante in Italia o di almeno un responsabile, da individuare nel soggetto eventualmente preposto ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’art. 7; il titolare deve comunque indicare le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato di tutti i responsabili (es. sito internet).

Modalità di effettuazione dell’informativa

L’informativa può essere fornita in forma scritta o in forma verbale. L’informativa è dovuta anche se non è dovuto il consenso.

            Sanzioni

Violazione delle norme sull’informativa all’interessato Þ sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000,00 a 18.000,00 euro o, nei casi di dati “sensibili”, “semisensibili” o giudiziari, da 5.000,00 a 30.000,00 euro; la somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

B) CONSENSO DELL’INTERESSATO

L’art. 23 del Codice stabilisce che il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso dell’interessato.

Il consenso è validamente prestato se:

ü       è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato;

ü       è documentato per iscritto;

ü       sono state rese all’interessato le informazioni relative alla raccolta dei dati di cui all’art. 13 (informativa).

La forma scritta del consenso è, invece, richiesta per il trattamento dei dati “sensibili” di cui all’art. 26 del Codice.

C) TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

            I dati sensibili e giudiziari  possono essere oggetto di trattamento solo:

ü       con il consenso scritto dell’interessato;

ü       e previa autorizzazione del Garante.

4.      MISURE DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In materia di sicurezza dei dati personali si distinguono, come già previsto dalla L. 675/96, due distinti obblighi:

a)      l’obbligo più generale di ridurre al minimo determinati rischi, ossia l’adozione di misure di sicurezza adeguate o idonee;

b)      nell’ambito del predetto obbligo più generale, il dovere di adottare in ogni caso le misure minime.

Il nuovo Codice in materia di trattamento dei dati personali innova le disposizioni in materia di misure minime di sicurezza.

L’art. 33 del Codice stabilisce che i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, previste agli art. 34 e 35 e nel disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B) allo stesso Codice.

Le nuove misure minime di sicurezza sono diverse a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici, oppure riguardi dati sensibili o giudiziari.

L’adozione delle nuove misure minime deve essere effettuata entro il 30.06.2004.

L’art. 180 co. 1 del Codice stabilisce, in via transitoria, che le misure minime di sicurezza da esso contemplate e che non erano previste dal precedente DPR 318/99, siano adottate entro il 30.06.2004.

I successivi co. 2 – 3 stabiliscono però che il titolare, il quale alla data dell’1.1.2004 dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle nuove misure minime di sicurezza, deve descrivere le ragioni medesime in un documento:

ü       avente data certa;

ü       da redigere entro il 30.06.2004;

ü       da conservare presso la propria struttura ed esibito in caso di controlli e verifiche.

Sanzioni

Omessa adozione delle misure minime di sicurezza  Þ sanzioni penali con arresto fino a due anni o con ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro. L’art. 169 co. 2 del Codice prevede un meccanismo di “ravvedimento operoso” in relazione a tale violazione, con conseguente estinzione del reato basato sulla regolarizzazione entro un determinato termine, comunque non superiore a sei mesi e sul pagamento di una sanzione ridotta, pari ad un quarto del massimo dell’ammenda (quindi 12.500,00 euro).

Misure minime di sicurezza per trattamenti dati personali mediante strumenti elettronici

 Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, le seguenti misure minime.

1.      SISTEMA DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA – Allegato B (punti 1 – 11 Codice)

L’autenticazione informatica è “l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità”.

Le credenziali di autenticazione sono “i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica”. Le credenziali di autenticazione, assegnate o associate individualmente ad ogni incaricato,  consistono:

ü       in un codice per l’identificazione dell’incaricato (es. login, PIN, username, ecc..) associato a una “parola chiave” (password) riservata e conosciuta solamente dal medesimo;

ü       oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato (ad es. smart card), eventualmente associato ad un codice identificativo o a una parola chiave;

ü       oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato (es. impronta digitale), eventualmente associata ad un codice identificativo o a una parola chiave.

La parola chiave è “la componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o di altri cadi in forma elettronica”. La “parola chiave”:

ü       è composta da almeno otto caratteri, oppure nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;

ü       non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato;

ü       è modificata dall’incaricato al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (tre mesi in caso di trattamento di “dati sensibili” o giudiziari).

2.      SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE - Allegato B (punti 12 -15 Codice)

Il sistema di autorizzazione è “l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente” ed il profilo di autorizzazione è “l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti”.            

3.      PROGRAMMI ANTIVIRUS E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE - Allegato B (punti 16 – 17 Codice)

I dati personali devono essere protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615 quinquies del codice penale (c.d. “virus”), mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici (c.d. “programmi antivirus”) da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

4.      BACK-UP PERIODICO - Allegato B (punto 18 Codice)

E’ previsto il salvataggio dei dati (c.d. “back-up) con frequenza almeno settimanale.

5.      DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA - Allegato B (punto 19 Codice)

La redazione del documento programmatico sulla sicurezza è una misura minima prevista dall’Allegato B).

Infatti, in caso di trattamento di “dati sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici (es. computer), vi è l’obbligo della redazione del documento programmatico sulla sicurezza.

Sulla base delle nuove disposizioni,  qualunque soggetto che tratti “dati sensibili” o giudiziari mediante un terminale isolato diventa assoggettato all’obbligo di redazione e aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Il soggetto obbligato alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza è il titolare, anche attraverso il responsabile, se designato.

Il documento programmatico sulla sicurezza deve essere redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Con il parere del 22.03.2004, il Garante, in relazione al solo anno 2004, ha permesso che la redazione o l’aggiornamento del documento programmatico avvenga entro il 30.06.2004:

Il Codice ha introdotto inoltre al punto 26 dell’Allegato B) una nuova regola per rendere meglio edotti gli organi di vertice del titolare del trattamento e responsabilizzarli in materia di sicurezza, attraverso l’obbligo di riferire, nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

6.  CERTIFICAZIONE DA PARTE DEGLI INSTALLATORI - Allegato B (punto 25 Codice)

Qualora l’adozione delle misure minime di sicurezza avvenga avvalendosi di soggetti esterni, il titolare deve ricevere dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico contenuto nell’Allegato B) del Codice.

Misure minime di sicurezza per trattamenti dati personali senza strumenti elettronici

Qualora il trattamento di dati personali sia effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici (es. archivi cartacei), ai sensi dell’art. 35 del Codice occorre adottare le seguenti misure minime di sicurezza, contenute nell’Allegato B) punti 27 – 29 Codice:

ü       aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

ü       previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

ü       previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

  1. RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE SCADENZE

Per la maggior parte dei soggetti gli adeguamenti consistono in:

ü       aggiornare i modelli di informativa e di richiesta di consenso dell’interessato con i nuovi riferimenti normativi;

ü       modificare le misure di sicurezza, adeguandole, entro il 30.06.2004, ai nuovi requisiti minimi;

ü       predisporre il documento programmatico sulla sicurezza entro il 30.06.2004;

ü       indicare nella relazione accompagnatoria al bilancio, ove obbligatoria, l’avvenuta redazione o aggiornamento del suddetto documento programmatico sulla sicurezza.

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE

DECORRENZA/

TERMINE

ADEMPIMENTO

1.1.2004

Entrata in vigore del Codice della privacy

30.6.2004

e successivamente 31 marzo di ogni anno

Prorogata al

31/03/2006

Redazione del documento programmatico sulla sicurezza.

Il titolare deve riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza

30.4.2004

Effettuazione della notificazione al Garante, mediante trasmissione in via telematica con utilizzo della firma digitale, in relazione ai trattamenti di determinati dati personali alla data dell’1.1.2004

30.6.2004

Adozione delle nuove misure minime di sicurezza, oppure in alternativa e qualora ne ricorrano i presupposti, attestazione del titolare, in un documento avente data certa da conservare presso la propria struttura, che all’1.1.2004 dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle nuove misure minime di sicurezza

1.1.2005

Adozione delle nuove misure minime di sicurezza da parte dei titolari che

all’1.1.2004 non disponevano di idonei strumenti elettronici e che lo hanno attestato nell’apposito documento con data certa di cui al punto precedente


 


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